L’INPS comunica la misura, per l’anno 2024, del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (INPS, circolare 6 maggio 2024, n. 61).
Gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi tengono conto della variazione percentuale, comunicata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2023.
Nella circolare in commento, pertanto, vengono indicati, con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2024, gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche di cui trattasi, a seconda delle diverse categorie di lavoratori interessati.
Lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto
Per tale categoria di lavoratori, i trattamenti economici previdenziali in argomento vanno liquidati sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2024, a 56,87 euro.
Lavoratori agricoli a tempo determinato – coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali
Il minimale di legge da tenere in considerazione per i lavoratori agricoli a tempo determinato è di 50,59 euro.
Il suddetto importo si applica anche per l’indennità di maternità/paternità nonché per l’indennità per congedo parentale in favore dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2024 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2023.
Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2024, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
– 8,33 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,40 euro;
– 9,40 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,40 euro e fino a 11,45 euro;
– 11,45 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,45 euro;
– 6,06 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Artigiani, commercianti e pescatori
Per l’indennità di maternità/paternità e quella di congedo parentale, devono essere applicati i seguenti importi:
– Artigiani: 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato dell’artigianato, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2024.
– Commercianti: 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2024.
– Pescatori: 31,60 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2024 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla Legge n. 250/1958, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2024.
Inoltre, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è pari, per il 2024, a 8.972,04 euro.
Infine, l’INPS riporta gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2024 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di maternità di base concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (cosiddetto assegno di maternità dello Stato) concesso ed erogato dall’INPS. Vengono, altresì, indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, e gli importi massimi per l’anno 2024 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.