Il Decreto Flussi è legge: le novità della conversione

Introdotte la quota di riserva del 40% degli ingressi alle lavoratrici, nuove regole per i ricongiungimenti e per le domande di nulla osta (Legge 9 dicembre 2024, n. 187).

Il Decreto Flussi (D.L. n. 145/2024) è stato convertito in Legge n. 187/2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 9 dicembre. Diverse le novità introdotte nell’iter parlamentare culminato nell’approvazione al Senato del 4 dicembre scorso, tra le quali la norma che riserva alle lavoratrici fino al 40% degli ingressi per lavoro subordinato programmati per il 2025 (articolo 2, comma 7-bis, D.L. n. 145/2024), la nuova programmazione triennale degli ingressi per lavoro in Italia per il periodo 2026-2028 (articolo 2-bis) e le nuove regole sui ricongiungimenti familiari (articoli 12-ter, comma 1-bis e articolo 12-quater).

La quota di ingresso per le lavoratrici

La legge di conversione ha stabilito che per gli ingressi è riservata alle lavoratrici una quota fino al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40% del numero massimo delle istanze fuori quota. Alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva citata si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva, all’assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie.

I ricongiungimenti familiari

Cambiano le regole sui ricongiungimenti che ora potranno essere richiesti solo dopo un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno 2 anni nel territorio nazionale, mentre l’idoneità dell’alloggio potrà essere rilasciata dal comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti.

Irricevibilità delle domande di nulla osta 

Infine, vengono rigettate le domande di nulla osta avanzate da datori di lavoro che, tra l’altro, abbiano commessi reati relativi all’intermediazione illecita di manodopera, alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone e all’acquisto di schiavi (articolo 1, comma 1, numero 2, capoverso 2-ter).

Patente a crediti: indicazioni sul regime sanzionatorio

L’Ispettorato nazionale del lavoro – facendo seguito alla circolare n. 4/2024 – fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Nota 09 dicembre 2024, n. 9326).

Come noto, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che, in ragione di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100. La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili e, a tale ipotesi, è parificata quella dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano privi di patente o, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Sanzione amministrativa

Il comma 11 dell’art. 27, D.Lgs. n. 81/2008 introduce uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti. E’ infatti, prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301bis del D.Lgs. n. 81/2008.

Il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, pari al 10% del valore dei lavori da considerarsi al netto dell’IVA – precisa l’Ispettorato – deve essere sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tale scopo potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.

Nella fase accertativa, si ricorda, è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 628/1961, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.

Qualora, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000.

Una volta individuato il valore di riferimento tra il 10% del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di euro 6.000, la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’art. 16 della L. n. 689/1981 e competente a emanare la relativa ordinanza-ingiunzione sarà l’Ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito.

In assenza di esplicita previsione normativa, sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008.

Gli importi sanzionatori irrogati sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente; pertanto, tali importi andranno versati sul codice IBAN dell’Agenzia. Per il personale ispettivo dell’Ispettorato tale indicazione non sarà più necessaria a seguito dell’integrazione dei sistemi di PagoPA sui verbali unici. Resta tuttavia ferma la necessità di dare adeguata informazione ai trasgressori in ordine alla corretta compilazione della causale di versamento ai fini del buon esito dello stesso e della estinzione della procedura sanzionatoria.

Allontanamento dal cantiere

Il comma 11 prevede, inoltre, l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi, in merito andranno notiziati l‘ANAC e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo. Tanto nell’ipotesi prevista dal comma 10, quanto in quella di cui al comma 11, il personale ispettivo dovrà provvedere ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile, in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

Verifiche del committente e del responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA. In caso di assenza della patente ab origine o attestazione SOA: se il committente o il responsabile dei lavori ha omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida. Tale sanzione non troverà viceversa applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15. Nei soli confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione di cui all’art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000).

Considerato che l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che l’art. 90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell’affidamento dei lavori, la sanzione di cui all’art. 157 è applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.

CCNL Poste: siglati accordi su riorganizzazione, indennità di relazione, orario corriere e lavoro agile

Al personale adibito ad attività di Operatore di Front End, Specialista Consulente Finanziario e Specialista Consulente Mobile verrà riconosciuta un’indennità di relazione

La scorsa settimana si è concluso il confronto tra l’Azienda Poste Italiane e le Organizzazioni Sindacali di settore per la firma di quattro importanti accordi, in materia di riorganizzazione, indennità di relazione, orario corriere e lavoro agile.
Il primo accordo riguarda la riorganizzazione e l’implementazione dei progetti di evoluzione organizzativa di PCL, Mercato Privati e DTO, mentre nel secondo le Parti hanno convenuto di riconoscere nell’ambito della funzione Mercato Privati una specifica “indennità di relazione” (ex art. 77 CCNL) al personale adibito ad attività di Operatore di Front End, Specialista Consulente Finanziario e Specialista Consulente Mobile, in considerazione della particolare natura dell’attività svolta. 
Per quanto riguarda il terzo accordo, è stata modificata la prestazione lavorativa della nuova Rete Corriere, ferma restando l’applicazione del CCNL di Poste Italiane, che si articolerà su 39 ore settimanali, secondo le modalità definite nel Verbale di Accordo sottoscritto il 16 luglio 2024. 
Con l’ultimo accordo si è concordato invece di prorogare, per Poste Italiane e per le Società del Gruppo, la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (Smart working) fino al 31 dicembre 2025

Novità per la comunicazione delle spese per l’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico

L’Agenzia delle entrate ha modificato quanto previsto dal provvedimento n. 354629/2023, con l’eliminazione dell’obbligo, originariamente previsto a partire dall’anno di imposta 2024, di indicare il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, lasciando comunque la possibilità di indicarlo qualora il dato sia disponibile (Agenzia delle entrate, provvedimento 10 dicembre 2024, n. 443574).

A rettifica di quanto indicato nell’ultimo periodo del punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 ottobre 2023, n. 354629, a partire dalle spese sostenute nell’anno d’imposta 2024, l’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento è sempre facoltativa.

 

Dal confronto con le aziende di trasporto è emerso, infatti, che i sistemi di archivio delle stesse aziende non sempre consentono, anche per profili di tutela dei dati personali, di raccogliere e conservare i dati del soggetto che ha disposto il pagamento.

 

Rimane l’obbligo invece di indicare l’intestatario dell’abbonamento.

 

Il provvedimento prevede anche, di conseguenza, la modifica delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, al fine di consentire che il dato riferito al codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento dell’abbonamento sia trasmesso solo se l’informazione è disponibile.

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE

 

Con la comunicazione ordinaria si comunicano i dati per la prima volta o per integrare una precedente comunicazione.

Gli importi delle spese sostenute da un soggetto pagatore per lo stesso intestatario dell’abbonamento (o, nel caso di indisponibilità dei dati del soggetto pagatore, le spese sostenute per lo stesso intestatario dell’abbonamento), e dei rimborsi ottenuti da un soggetto per un certo anno di spesa, riferiti ad abbonamenti intestati allo stesso soggetto, devono essere sommati e inseriti tutti in unico elemento di tabella di una fornitura.

Non si intende, quindi, integrativa una comunicazione ordinaria nella quale si vogliano inviare ulteriori importi sostenuti per un abbonato da parte di un pagatore, non inseriti nel record della precedente comunicazione.

I dati contenuti in qualsiasi comunicazione ordinaria successiva alla prima dovranno essere aggiunti ai precedenti solo se riferiti alla coppia “Codice fiscale intestatario abbonamento” – “Codice fiscale soggetto che ha sostenuto le spese” non contenuta in un record di tipo “C” di una precedente comunicazione ordinaria o sostitutiva o alla terna “Anno di sostenimento delle spese” – Codice fiscale intestatario abbonamento” – “Codice fiscale soggetto che ha ottenuto il rimborso” non contenuta in un record di tipo “D” di una precedente comunicazione ordinaria o sostitutiva.

 

Con la comunicazione sostitutiva si comunicano i dati in essa contenuti, determinando la cancellazione integrale di quelli contenuti nella comunicazione che
si intende sostituire. Pertanto, nel caso si fossero, ad esempio, omessi degli importi per spese sostenute da un soggetto per un intestatario di abbonamento in una comunicazione inviata precedentemente, sarà necessario inviare una comunicazione sostitutiva, riproponendo i record con gli importi corretti e completi.

 

Con la comunicazione di annullamento si richiede la cancellazione di tutti i dati contenuti nella comunicazione.
È possibile inviare una comunicazione sostitutiva o di annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva.

L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita. È possibile sostituire o annullare esclusivamente comunicazioni che siano state acquisite con esito positivo aventi lo stesso soggetto obbligato e relative
allo stesso anno di riferimento.

Decreto proroghe: i provvedimenti sul lavoro nella PA

Introdotto un termine massimo di 3 anni per la conclusione dei concorsi e prolungata la prescrizione previdenziale a carico delle amministrazioni (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 9 dicembre 2024, n. 107).

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 9 dicembre ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cosiddetto Decreto Milleproroghe. Sono diversi gli aspetti sui quali interviene il provvedimento per quanto riguarda il lavoro nelle pubbliche amministrazioni: la razionalizzazione del sistema delle assunzioni (concorsi); la proroga della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della PA; interventi in favore dei cittadini ucraini beneficiari di protezione temporanea.

Il sistema dei concorsi

Fino a oggi il problema dei tempi necessari per bandire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla pubblica amministrazione, era gestito tramite proroghe annuali, che sono venute a protrarsi fino a 11 anni. Con il decreto approvato dal Consiglio dei ministri viene invece varata una norma a regime nel testo unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 165/2001). Al riguardo viene stabilito un termine massimo di 3 anni entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dall’amministrazione pubblica senza possibilità di proroga, a pena di perdita della facoltà assunzionale assegnata e dei relativi stanziamenti. La nuova norma si applicherà a decorrere dal 2025 ed è previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure assunzionali a oggi non concluse.

Gli interventi sulla contribuzione

Su questo versante, viene prorogata al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della PA. Analoga proroga è prevista per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Viene anche prorogato di un anno il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi sino al 31 dicembre 2020, per evitare che ricada in capo ai datori di lavoro pubblici e all’INPS l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo.

Infine, viene prorogata al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle PA in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori).

Cittadini ucraini

Viene stabilita la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini, beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31 dicembre 2024. Per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

CCNL Autostrade: siglato il verbale di accordo sul welfare

sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro, nuovi permessi per i genitori ed un bonus asilo nido 

Lo scorso 5 dicembre è stato sottoscritto dalla Società Autostrade per l’Italia e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Ugl Viabilità il verbale di accordo che chiude anni di confronto su una maggiore conciliazione vita-lavoro, anche in relazione alla necessità di valorizzare ed apprezzare maggiormente il contributo dei lavoratori.
Riduzione dell’orario di lavoro
E’ prevista la sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore settimanali per tutto il personale, a parità di condizioni economiche.
Previsto un incontro entro il mese di febbraio 2025 per definire l’articolazione della nuova organizzazione.
Permessi
Previsti dal 1° gennaio i seguenti nuovi permessi:
– permesso inserimento nido /infanzia: 8 ore/anno;
– permesso terapia DSA:  8 ore/anno;
– permesso esame figli: 1 giorno di permesso per laurea, diploma e licenza media;
– permesso nonni:1 giorno di permesso;
– permesso corso preparto: 8 ore;
– permesso malattia bimbo: ulteriori 2 giorni retribuiti al 100%;
– permesso volontariato: 2 giorni l’anno;
– permesso dismenorrea: 3 giorni l’anno;
– year off: fino ad un anno di aspettativa non retribuita.
Bonus asilo nido
A far data dal 1° gennaio 2025 viene istituito un contributo pari a 50,00 euro al mese a partire dal 2° figlio e di 100,00  euro al mese a partire dal 3°figlio.
Welfare
Prevista l’erogazione dell’importo pari a 360,00 euro l’anno in misura intera anche ai lavoratori part-time.

CIRL Pulizia Artigianato Marche: siglato il rinnovo contrattuale



Il rinnovo prevede aumenti dell’1,2% e misure di welfare aziendale


Le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-Trasporti  e Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai Marche hanno sottoscritto il rinnovo del CIRL Pulizia Artigianato della regione Marche. Il contratto decorre dal 1° dicembre 2024 e scade il 30 novembre 2028. In materia economica è previsto un aumento dell’elemento economico regionale nella misura dell’1,2% rispetto a quando riportato all’interno dell’accordo regionale interconfederale sulla bilateralità del 12 dicembre 2022. L’Eer sarà pari a 5,00 euro, al livello 4, parametro 100. Gli importi sono riportati nella tabella di seguito.


























Livello Importo
1 6,16
2 5,65
3S 5,47
3 5,29
4 5,00
5 4,84
6 4,66

Per i lavoratori del settore sono previste importanti novità in materia di welfare. Per l’anno 2024, nella mensilità di dicembre, e a decorrere dal 2025 per la mensilità di luglio di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato da almeno 3 mesi consecutivi nella stessa azienda strumenti di welfare pari a 100,00 euro che verranno corrisposti in un’unica soluzione. Inoltre, viene sottoscritta la disciplina in materia di tutela di genere e disposizioni per contrastare la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro. 

Decreto Milleproroghe: approvazione del Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024, n. 107, ha approvato il decreto-legge che interviene con proroghe e modifiche normative per garantire la continuità dell’azione amministrativa e per introdurre misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni.

Di seguito alcune delle novità fiscali di maggior interesse.

 

È prorogato al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). Viene, altresì, introdotta la proroga della sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU).

 

È stabilita la proroga al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all’Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.

 

Il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15% del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell’elenco ISTAT, dalle autorità indipendenti (Consob inclusa) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza, viene prorogato al 31 dicembre 2025.

 

Tra le varie proroghe, trova spazio anche quella al 31 marzo 2025 del termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

 

Oltre a ciò, viene introdotta una sospensione di 24 mesi del procedimento di revoca dell’autorizzazione per il confidi in conseguenza del venir meno del requisito di attività finanziaria di almeno 150 milioni di euro a condizione che il confidi comunichi alla Banca d’Italia l’avvio di un processo di integrazione finalizzato al rispetto di tale soglia, fornendo idonea documentazione.

 

Viene, poi, prorogato al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

 

Un’altra misura misura, relativa al sostegno al turismo nei Comuni all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, prevede la proroga al 31 marzo 2025 il termine entro cui erogare i contributi in favore di alcune categorie di imprese.

 

A seguire, è prorogato al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di specifici interventi realizzati dagli operatori turistico-ricettivi per il potenziamento dell’offerta turistica nazionale che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute. 

 

Viene differita, tra l’altro, al 31 dicembre 2025 la disposizione che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

 

Nel settore dell’editoria, vengono prorogate alcune disposizioni introdotte dai provvedimenti adottati per l’emergenza Covid-19: per le annualità 2025 e 2026 l’abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite e l’applicazione della “clausola di salvaguardia”; per le annualità 2024 e 2025 il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo.

 

Infine, viene stabilita la proroga al 31 marzo 2025 del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

INPS aderisce a “SEND”, la piattaforma per le notifiche digitali

La novità si inserisce in un più ampio programma di evoluzione del sistema informativo dell’Istituto (INPS, messaggio 5 dicembre 2024, n. 4121).

L’INPS comunica l’adesione alla “Piattaforma per la notificazioni digitale della pubblica amministrazione”, prevista dal Decreto Semplificazioni (articolo 26, D.L. n. 76/2020). L’adesione alla Piattaforma Notifiche (o “SEND” – Servizio Notifiche Digitali) da parte dell’Istituto si inserisce in un più ampio programma di evoluzione del sistema informativo dell’INPS, volto all’integrazione dei flussi informativi, alla digitalizzazione ed all’automazione dei processi amministrativi; più in particolare, le attività di digitalizzazione delle comunicazioni rientrano nel progetto PNRR_53 Piattaforma Notifiche.

L’obiettivo del progetto d’innovazione è l’efficientamento dei processi di notifica e comunicazione con la messa a disposizione degli atti sulla Piattaforma Digitale SEND, accessibile dai destinatari o direttamente (tramite SPID) o tramite l’app IO. Il valore aggiunto che la norma attribuisce a SEND consiste nella certezza degli effetti giuridici della notifica anche se è stato depositato in piattaforma il relativo avviso di mancato recapito o nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario.

In sintesi, l’impianto normativo sotteso al servizio reso per il tramite della Piattaforma Notifiche consente all’amministrazione il buon esito della notifica in modo generalizzato. I documenti oggetto di notifica restano disponibili sulla Piattaforma per 120 giorni a partire dalla data di perfezionamento. Oltre quel termine, non è più possibile visualizzarli né dall’app IO, né da SEND, potendosi solo eventualmente contattare l’ente. Per le persone fisiche, l’Istituto metterà a disposizione i documenti oggetto di notifica sulla Cassetta postale online o Mobile Inps ad avvenuto perfezionamento della notifica da parte del destinatario (visualizzata su SEND o perfezionamento per decorrenza termini). Le prime notifiche tramite SEND saranno effettuate a partire dal mese di dicembre relative ai provvedimenti di riscatti, ricongiunzioni e rendite della gestione privata; a seguire, di rinuncia, rigetto, decadenza, revoca ADI/SFL 2024 e recuperi di somme non dovute quali bonus indennità una tantum Area Pensioni.

Metasalute: prestazioni sanitarie aggiuntive al Piano Sanitario 2024-2026

Avviate due nuove iniziative straordinarie a partire dal 2 dicembre 2024

Il Fondo Metasalute informa i propri iscritti che a partire dal 2 dicembre 2024, verranno avviate due nuove iniziative straordinarie al fine di garantire delle prestazioni sanitarie aggiuntive ai Piani Sanitari 2024-2026 che verranno gestite e rimborsate direttamente dal Fondo stesso.
I Progetti Speciali si riferiscono a:
Prestazioni specialistiche aggiuntive per i nuclei familiari numerosi: per garantire una più equa copertura delle spese sanitarie a chi ha 3 o più figli a carico, è prevista un’ulteriore possibilità di rimborso, al raggiungimento del massimale previsto dal Piano Sanitario 2024-2026, per l’assistenza specialistica ambulatoriale;
Assistenza per famiglie con figli affetti da Autismo, Schizofrenia e DSA: rimborso delle spese sanitarie per prestazioni specifiche sostenute dalle famiglie con figli affetti da Autismo, Schizofrenia e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
Queste prestazioni verranno erogate grazie al fondo per finalità istituzionali (destinato anche alla gestione delle prestazioni sanitarie a carattere straordinario) fino al 31 dicembre 2025 e fino all’esaurimento delle somme stanziate per le iniziative, come deliberato dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo.
Le richieste di prestazioni collegate ai Progetti speciali sono richiedibili esclusivamente dall’Area Riservata del Fondo Metasalute, accessibile dal sito internet.