Clausola di salvaguardia: possibilità di deroga per l’azienda che subentra nell’appalto


L’azienda che subentra nella gestione dell’appalto non è obbligata, in ragione della clausola di salvaguardia, ad assumere il dipendente dell’azienda uscente, quando la stessa abbia verificato l’assenza in capo a questi della necessaria attitudine professionale (Corte di Cassazione, Ordinanza 14 luglio 2022, n. 22212).


La vicenda


La Corte di appello territoriale respingeva la domanda del lavoratore, volta all’accertamento del diritto ad essere assunto dalla società, subentrata alla precedente datrice di lavoro nella gestione di un appalto, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal c.c.n.I. applicabile.


A fondamento della decisione i giudici di merito, in particolare, evidenziavano che gli elementi in atti e la sentenza penale che aveva definitivamente accertato la responsabilità penale del lavoratore per il reato ex art. 73 d.p.r. n. 309/1990, provando il coinvolgimento dello stesso in una vasta rete di rapporti finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti, erano di gravità tale da incidere sull’indispensabile elemento fiduciario del rapporto di lavoro, rendendo inutile l’assunzione in quanto destinata ad essere seguita da un licenziamento per giusta causa.
A tanto si aggiungeva la circostanza che l’ esistenza di una conclamata incompatibilità dello stesso lavoratore a rendere la prestazione lavorativa giustificava ampiamente l’inadempimento da parte della società dell’obbligazione di facere scaturente dalla clausola di salvaguardia.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore.


L’ordinanza della Corte


La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, facendo proprie le conclusioni rassegnate dai giudici di merito.
La stessa, difatti, ha evidenziato che l’obbligo di assunzione scaturente dalla clausola di salvaguardia, prevista dal CCNL applicabile, era da ritenersi non assoluto ma condizionato dai principi generali del sistema che consentono in ogni caso al datore di lavoro di procedere alla verifica dell’attitudine professionale del dipendente, la quale, nel caso di specie, era esclusa dalla commissione di un grave reato connesso al traffico di stupefacenti, accertato con sentenza definitiva.
I Giudici di legittimità, inoltre, non hanno mancato di rilevare che l’accertata incompatibilità dello stesso lavoratore a rendere la prestazione lavorativa, essendosi questi reso protagonista di fatti di inaudita gravità sotto il profilo penale, costituiva senz’altro causa di esonero, in base all’ art. 1218 c.c., del datore di lavoro dall’obbligo di assunzione a suo carico derivante dalla disposizione del contratto collettivo.

Ridotte accisa e IVA su alcuni carburanti


Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti (Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 19 luglio 2022).

A decorrere dal 3 agosto 2022 e fino al 21 agosto 2022:
a) le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 3 agosto 2022 al 21 agosto 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 1° settembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti, quali: benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti e gas naturale usato per autotrazione, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 21 agosto 2022.


AUU e ttitoli di soggiorno: chiarimenti


L’Inps fornisce alcuni chiarimenti sui titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’assegno unico e universale (messaggio 25 luglio 2022, n. 2591).


Sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
– gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
– i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
– i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
– i lavoratori autonomi per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente. Sono, inoltre, inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.
In aggiunta, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati con le precedenti disposizioni, sono da ritenersi utili i seguenti permessi di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:
– lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
– lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
– assistenza minori;
– protezione speciale;
– casi speciali.
Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
– attesa occupazione;
– tirocinio e formazione professionale;
– studio;
– studenti / tirocinanti / alunni;
– residenza elettiva;
– visite, affari, turismo.
Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.


Relativamente ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia – compreso l’assegno unico e universale, devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR o altri archivi anagrafici), non saranno richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

Premio assiduità lavorativa nel settore marmo di Massa Carrara

Con la mensilità di luglio 2022 viene erogato il premio assiduità lavorativa ai dipendenti delle Aziende del settore marmo e pietre ornamentali della provincia di Massa Carrara.

Con accordo siglato lo scorso luglio 2018 è stato introdotto un “premio assiduità lavorativa” ai dipendenti delle Aziende del settore marmo e pietre ornamentali della provincia di Massa Carrara, i cui valori economici e le relative modalità di calcolo ed erogazione vengono determinati nei seguenti termini.
Per i lavoratori aventi rapporto di lavoro subordinato con aziende esercenti attività di escavazione del marmo:
– per le mensilità intercorrenti da agosto 2018 a luglio 2022: euro 2,40 lordi giornalieri.
Per i lavoratori aventi rapporto di lavoro subordinato con aziende esercenti attività di trasformazione e segagione del marmo:
– per le mensilità intercorrenti da agosto 2018 a luglio 2022: euro 1,50 lordi giornalieri.
Le modalità di calcolo del premio saranno le seguenti: presa come riferimento la settimana lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì), qualora alla fine della settimana il lavoratore abbia garantito l’effettiva prestazione lavorativa in tutti i singoli giorni della stessa, sarà erogato il premio nella misura corrispondente al valore economico così come sopra individuato e distinto, moltiplicato per i 5 giorni della settimana lavorativa ordinaria.
In caso di mancata effettiva prestazione lavorativa anche in uno solo dei giorni della settimana, il premio non sarà erogato. In caso di effettiva prestazione lavorativa ridotta in uno o più giorni della settimana, il premio verrà riproporzionato, per tali giornate lavorate ad orario ridotto, alle ore effettivamente lavorate.
Ai fini del calcolo di cui sopra, si considerano giornate di effettiva prestazione lavorativa solo ed esclusivamente quelle non lavorate per : ferie, permessi sindacali, donazione sangue, permessi individuali retribuiti e quelle in cui la mancata prestazione lavorativa sarà determinata dalla necessità di utilizzo della cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi meteorologici (pioggia, gelo, neve ecc..) purché il lavoratore si presenti sul posto di lavoro restando a disposizione del datore di lavoro.
Il premio sarà corrisposto in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di luglio, da erogarsi ad agosto, dell’anno successivo a quello di riferimento (1° agosto – 31 luglio). L’erogazione del premio sarà operata nei confronti dei lavoratori in forza nel mese di corresponsione del premio stesso. Per i lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro prima di tale data, le aziende effettueranno il calcolo e la relativa erogazione del premio, a totale e definitiva estinzione dello stesso, con la retribuzione del mese di risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno di riferimento (1° agosto – 31 luglio), il premio sarà riproporzionato in relazione alle settimane effettivamente lavorate nel corso delle quali hanno maturato il diritto all’erogazione del premio.


Agevolazioni per la ceramica e il vetro artistico


Istituito il fondo per le imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano (MISE – Decreto 29 marzo 2022)

Possono beneficiare delle agevolazioni in oggetto:
a. le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano la cui attività, è individuata dal codice ATECO 2007 23.1 «Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro», con sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia);
b. le imprese operanti nel settore della ceramica artistica la cui attività, è individuata dal codice ATECO 2007 23.41 «Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali», con sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia);
Le imprese in esame alla data di presentazione dell’istanza:
a. devono essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e attive alla data della presentazione della domanda. Ai fini dell’individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
b. devono avere sede operativa nell’isola di Murano (Comune di Venezia) alla data di presentazione dell’istanza. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale;
c. devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
d. non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf»);
e. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
f. devono essere in regola con gli obblighi relativi al regolamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente.
g. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che:
i. risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;
ii. i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
iii. nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
iv. che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
h. Devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Le imprese richiedenti attestano il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) tramite presentazione, all’atto della domanda di contributo, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Integrazioni salariali per giornalisti dipendenti: istruzioni dall’Inps

Con la Circolare n. 87 del 25 luglio 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni per la gestione delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria in corso di godimento al 30 giugno 2022, per la presentazione di nuove richieste delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria dal 1° luglio 2022 e per la presentazione di domande di intervento del Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro, in favore di giornalisti dipendenti

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA MENSILITÀ DI GIUGNO 2022 O PRECEDENTI


I datori di lavoro già autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà (anche a pagamento diretto), per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022, devono continuare a inviare all’INPGI le denunce DASM (Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico) nei termini e secondo le modalità in uso. L’INPGI provvede all’elaborazione delle denunce, aggiornando l’estratto contributivo dei lavoratori interessati, e:
– nel caso di prestazioni autorizzate a pagamento diretto, trasmette gli esiti delle lavorazioni all’INPS che dispone il relativo pagamento;
– nel caso di prestazioni autorizzate a conguaglio, comunica ai datori di lavoro interessati l’ID Compensazione.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA CON SCADENZA SUCCESSIVA AL 30 GIUGNO 2022


I datori di lavoro destinatari di decreti ministeriali che autorizzano periodi di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022, devono inviare, sia in caso di pagamento diretto che in caso di conguaglio, per il periodo residuo decorrente dal 1° luglio 2022, un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.
I datori di lavoro destinatari di più decreti in ragione delle diverse testate giornalistiche pubblicate devono presentare una domanda per ciascun decreto e per ciascuna unità produttiva indicata nel decreto stesso.
Inoltre, qualora il Ministero autorizzi, con il medesimo decreto, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore sia del personale giornalistico che di quello poligrafico (impiegati e operai), il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto due diverse domande, distinguendo rispettivamente i lavoratori beneficiari.
Per la gestione dei pagamenti diretti e delle modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale si applicano le medesime modalità previste per i trattamenti concessi dal 1° luglio 2022.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA CONCESSI CON DECRETI MINISTERIALI ADOTTATI A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2022


La gestione dei decreti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà, adottati dal competente Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a partire dal 1° luglio 2022, è di esclusiva competenza dell’INPS, a prescindere dal periodo autorizzato.
Pertanto, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti ed Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.


In caso di prestazioni autorizzate a pagamento diretto, i datori di lavoro devono comunicare i dati, utilizzando la procedura “UNICIG”, a pena di decadenza, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.


In caso di prestazioni autorizzate a conguaglio, per la compilazione dei flussi UniEmens deve essere utilizzato il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari devono indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”) sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; deve essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Successivamente all’autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, i medesimi soggetti valorizzeranno il nuovo codice causale “L093”, avente il significato di “CIGS Giornalisti ex Inpgi”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
Il conguaglio deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del decreto ministeriale, se successivo, assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell’assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi attraverso l’utilizzo dei sistemi di pagamento di legge. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per il datore di lavoro.
I datori di lavoro che abbiano anticipato ai propri dipendenti trattamenti di integrazione salariale fruiti entro il 30 giugno 2022 e il cui termine di decadenza è successivo al 1° luglio 2022, qualora non abbiano ancora provveduto al conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo codice causale “L570”, avente il significato di “Conguaglio CIGS Giornalisti periodi autorizzati da INPGI”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il numero dell’autorizzazione CIGS rilasciata da INPGI;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica autorizzazione.
L’Inps precisa che il codice di conguaglio “L570” potrà essere esposto a decorrere dal periodo di competenza agosto 2022. Pertanto, i datori di lavoro interessati, che non hanno effettuato il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti a seguito di autorizzazione rilasciata dall’INPGI, qualora maturino la decadenza nel mese di luglio 2022, sono rimesse in termini e devono effettuare il suddetto conguaglio con la denuncia di competenza del mese di agosto 2022.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale deve essere utilizzato il nuovo codice causale “E611” (“Ctr. addizionale CIG Giornalisti ex Inpgi”) presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
Nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. In seguito, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito a ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.
Tenuto conto che la misura del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro interessati varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile vanno computati anche i trattamenti di integrazione salariale (periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) fruiti entro la data del 30 giugno 2022 a seguito di autorizzazione non rilasciata dall’INPS.

FONDO DI GARANZIA PER IL TFR E I CREDITI RELATIVI ALLE ULTIME TRE MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE


A decorrere dal 1° luglio 2022 l’INPS diviene competente per la gestione del Fondo di garanzia per il TFR e i crediti relativi alle ultime tre mensilità di retribuzione riguardo alle seguenti categorie di lavoratori: giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
A partire da tale data, le domande da parte dei suddetti lavoratori devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dall’utente, attraverso il sito www.inps.it utilizzando il servizio “Fondi di garanzia – Domanda (cittadino)” oppure attraverso i servizi telematici offerti dai soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS.
La competenza per l’istruttoria è determinata sulla base della residenza del lavoratore risultante dagli archivi dell’Istituto. Per i lavoratori trasferiti all’estero la competenza è determinata in base all’ultima residenza registrata in Italia.

Firmata il rinnovo del CCNL Trasporto a Fune

Firmata l’Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL per gli Addetti degli Impianti di Trasporto a Fune

L’accordo decorre dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2025 , sarà sottoposta a consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori.


Viene previsto un aumento tabellare (al IV Livello) 100,0 Euro erogati nel seguente modo:


– 20 euro a ottobre 2022


– 35 euro a marzo 2024


– 45 euro a marzo 2025


Viene, inoltre previsto un Welfare di 100,00 Euro annui erogati nel seguente modo:


– 30 euro da gennaio 2023


– 70 euro da gennaio 2025


In merito alla parte Normativa, le novità prevedono:


– Percorso di confronto aziendale in caso di attivazione di progetti di innovazione tecnologica


– Attivazione di una Campagna Straordinaria Salute e Sicurezza


– Riconoscimento del principio Stop work authority


– Regolamentazione del Lavoro Agile


– Diritto allo studio


– Tutela per le donne vittime di violenza

ANAS – Accordo per l’Una Tantum



Sottoscritto il 20/7/2022, tra ANAS S.p.A. e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal e Snaia Cisal, l’accordo per il riconoscimento ai dipendenti del Gruppo Anas, di un importo a titolo di Una Tantum per l’anno 2021


Tenuto conto che l’emergenza sanitaria, iniziata nel primo trimestre dell’anno 2020, protrattasi anche nell’anno 2021, e le relative misure di contenimento attuate per prevenire la diffusione della pandemia, non hanno favorito le condizioni necessarie per l’avvio di una trattativa finalizzata alla revisione dell’accordo triennale per la definizione del Premio di Risultato 2021 – 2023 per i dipendenti del Gruppo Anas anche in considerazione dei tempi stringenti previsti dalla normativa vigente per l’accesso a tale Istituto,


le Parti hanno convenuto quanto segue:


A tutto il personale, occupato a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e determinato che abbia prestato la propria attività lavorativa nell’anno 2021, a condizione che sia in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, saranno riconosciuti a titolo di “Una Tantum”, a copertura del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, gli importi lordi di seguito indicati, riparametrati per ciascuna posizione economico – organizzati va secondo la vigente scala di classificazione e utilizzando come riferimento convenzionale la posizione economico organizzativa B1.































Parametri

Posizioni economiche

Importo lordo euro

240 A 619
200 A1 516
170 B 438
155 B1 400
140 B2 361
115 C 296
100 C1 258


L’erogazione di tali importi avverrà con le competenze del mese di settembre 2022.
In aggiunta agli importi riportati nelle precedente tabella, ai medesimi lavoratori sopra citati, sarà riconosciuto a titolo di “Una Tantum Welfare”, a copertura del periodo 1 ° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, un importo complessivo pari a € 200.
L’una tantum welfare sarà messa a disposizione di ciascun lavoratore entro il mese di ottobre 2022 e potrà essere utilizzata per la fruizione delle seguenti misure:


– servizi di welfare presenti nella piattaforma;
– fondo di Previdenza Complementare Eurofer, in aggiunta a quanto già stabilito nel vigente CCNL.


A tal fine, la Società, si impegna a fornire una informativa preventiva ai lavoratori, relativa alle modalità di fruizione dell’”Una Tantum Welfare”.
Qualora il lavoratore non abbia utilizzato in tutto o In parte l’importo dell'”Una Tantum Welfare”, le somme residue saranno destinate al fondo di Previdenza Complementare Eurofer.
L’importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto solo dell’Incidenza delle assenze giornaliere che non generano retribuzione, consuntivate nell’anno 2021, che non concorrono al calcolo delle somme stesse.
Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno 2021, gli importi saranno erogati, ove spettanti, in misura proporzionale e ridotta in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno di riferimento, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale a tempo parziale, gli importi ove spettanti, saranno riproporzionati in rapporto alla prestazione resa.
Le Parti convengono, ai sensi della normativa vigente, che gli importi di cui al presente accordo non hanno alcuna incidenza sugli istituti legali e contrattuali diretti, indiretti e/o differiti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, festività, mensilità aggiuntive, indennità varie, malattia, permessi, lavoro straordinario, TFR.

Agevolazioni in favore delle imprese: tasso da applicare


Definto il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese (MISE – Decreto 22 luglio 2022)

Il MISE con il decreto in oggetto ha definto il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.


A decorrere dal 1° agosto 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari all’1,38%.

Modello 730/2022: la guida sulle detrazioni pluriennali relative ad immobili


La circolare 28/E del 25 luglio 2022 dell’Agenzia delle entrate rappresenta il seguito della circolare 24/E del 7 luglio 2022 e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Tale Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:
– per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto;
– per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’obiettivo della Raccolta è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.
La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 25 giugno 2021, n. 7/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E e del 4 aprile 2017, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.
Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2022 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro, i singoli paragrafi sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento. Si è ritenuta, infatti, preminente l’esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi, di per sé sufficienti per l’approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati. Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.
I chiarimenti forniti nella Raccolta sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2022; per ragioni di completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2022.
La presente circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.
La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto. A tal fine, è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.