Reti di imprese agricole e agroalimentari: definita la percentuale del bonus


L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 02 novembre 2022 n. 406604, ha determinato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’art. 1, co. 131, L. n. 178/2020 (Agenzia Entrate – provvedimento n. 406604/2022).

L’art. 1, co. 131, L. n. 178/2020, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta di cui all’art. 3, co. 1, D.L. n. 91/2014, conv. con modif. dalla L. n. 116/2014, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 5/2009, conv. con modif. dalla L. n. 33/2009, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), L. n. 268/1999.
Il cit. comma 131 ha previsto inoltre che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 131 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).


In proposito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2021, è inferiore al limite di spesa, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.


Opzione per il mantenimento dell’iscrizione alla cassa per i professionisti assunti dalla PA


Il DM 2 settembre 2022 – pubblicato nella G.U. 2 novembre 2022, n. 256 – disciplina l’opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione.


Le disposizioni si applicano ai professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni.
I professionisti sono inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione e iscritti alla gestione previdenziale dell’INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato.
All’atto dell’assunzione presso la PA, i professionisti medesimi devono comunicare all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, entro i successivi 30 giorni tramite PEC, sia dell’accettazione dell’incarico che della volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso l’ente previdenziale di diritto privato.
Nell’ipotesi di opzione per il non mantenimento dell’iscrizione all’ente previdenziale di diritto privato, l’ente sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente.
Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA non è dovuto all’ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all’iscrizione. Fanno eccezione i contributi obbligatori eventualmente dovuti all’ente previdenziale di diritto privato per il mero mantenimento dell’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi.
Al termine del periodo di lavoro presso l’amministrazione pubblica, il professionista potrà effettuare il ricongiungimento presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato del periodo assicurativo maturato all’INPS – Gestione ex INPDAP. Il montante contributivo maturato nel suddetto periodo viene trasferito all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e viene conseguentemente utilizzato per alimentare la posizione previdenziale individuale, senza oneri a carico del professionista o dell’ente stesso.
Laddove l’ordinamento dell’ente previdenziale di diritto privato non preveda esclusivamente l’adozione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, il montante contributivo trasferito costituisce la riserva matematica per la relativa valorizzazione ai fini previdenziali in base a specifiche modalità definite dall’ente stesso con apposito provvedimento da sottoporre alla vigilanza ministeriale.
In caso di opzione per il mantenimento dell’iscrizione all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, il medesimo ente non sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli, tenendo attiva la relativa posizione assicurativa in essere, che continuerà ad essere alimentata durante il rapporto di lavoro dipendente.
Il mantenimento della posizione assicurativa presso l’ente previdenziale di diritto privato di categoria comporta il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal relativo ordinamento.
E’ dovuta, ove prevista, anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dall’ente previdenziale di diritto privato. Non è dovuta la contribuzione per l’indennità di maternità in quanto la relativa copertura è assicurata dall’INPS-Gestione separata ex INPDAP.
Il professionista non può ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall’INPS e dall’ente previdenziale di diritto privato e, all’atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione in merito.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in questione, i professionisti che risultino alla predetta data già assunti dalle pubbliche amministrazioni, comunicano all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, tramite posta elettronica certificata, sia la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso il medesimo ente di diritto privato.
Nel caso in cui l’ordinamento di un ente previdenziale di diritto privato già preveda la possibilità per un professionista lavoratore dipendente di optare per il versamento allo stesso ente dei contributi previdenziali relativi all’attività come dipendente, il professionista, può optare per tale regime, in alternativa a quello previsto dal presente decreto, comunicandolo all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e all’Amministrazione pubblica datore nei termini citati. Si applica in questo caso la regolamentazione contributiva già applicata ai professionisti lavoratori dipendenti già iscritti all’ente previdenziale di diritto privato.

EDILIZIA ANIEM CONFAPI – Accordo 14/10/2022 – Rettifica tabelle



Il giorno 14/10/2022 tra CONFAPI ANIEM Unione Nazionale imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini aderenti a Confapi e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL si è sottoscritto il verbale di accordo per la rettifica delle tabelle retributive


A parziale rettifica della Tabella allegata al Verbale di accordo dell’11 ottobre 2022, si precisa che per il livello VI il nuovo minimo in vigore alla data del 1° ottobre 2022 è 1.720,76 (invece di 1.720,46) e quello relativo al 1° Gennaio 2023 è 1.778,36 (invece di 1.778,06).


Pertanto la nuova Tabella con gli aumenti contrattuali è la seguente:


Qualificati































Livello

Minimo dall’1/10/2022

Minimo dall’1/1/2023

7 1.911,96 1.975,96
6 1.720,76 1.778,36
5 1.433,98 1.481,98
4 1.338,37 1.383,17
3 1.242,78 1.284,38
2 1.118,50 1.155,94
1 955,99 987,99


Apprendisti



















































































































































































Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/10/2022

Minimo dall’1/1/2023

Apprendistato Professionalizzante 2 1 6 838,88 866,96
7 12 950,72 982,55
13 18 973,10 1.005,67
19 24 1.062,58 1.098,14
Apprendistato Professionalizzante 3 1 6 994,22 1.027,50
7 12 1.031,51 1.066,04
13 18 1.056,36 1.091,72
19 24 1.081,22 1.117,41
25 30 1.118,50 1.155,94
31 36 1.180,64 1.220,16
Apprendistato Professionalizzante 4 1 6 1.070,70 1.106,54
7 12 1.110,85 1.148,03
13 18 1.137,62 1.175,70
19 24 1.164,38 1.203,36
25 30 1.204,53 1.244,85
31 36 1.271,45 1.314,01
Apprendistato Professionalizzante 5 1 6 1.147,18 1.185,58
7 12 1.190,20 1.230,04
13 18 1.218,88 1.259,68
19 24 1.247,56 1.289,32
25 30 1.290,58 1.333,78
31 36 1.362,28 1.407,88
Apprendistato Professionalizzante 6 1 6 1.376,61 1.422,69
7 12 1.428,23 1.476,04
13 18 1.462,65 1.511,61
19 24 1.497,06 1.547,17
25 30 1.548,68 1.600,52
31 36 1.634,72 1.689,44
Apprendistato Professionalizzante 7 1 6 1.529,57 1.580,77
7 12 1.586,93 1.640,05
13 18 1.625,17 1.679,57
19 24 1.663,40 1.719,08
25 30 1.720,76 1.778,36
31 36 1.816,36 1.877,16

Prorogato il Protocollo Sicurezza nel Credito Cooperativo

Firmato il 27/10/2022, tra FEDERCASSE e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UGL-CREDITO, UILCA, l’accordo per la proroga del Protocollo Sicurezza Covid-19, sino al 31/12/2022

Le Parti, in ottemperanza alle previsioni di cui al punto 5 del Protocollo condiviso del Credito Cooperativo in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo sottoscritto il 29 luglio 2022, convengono di prorogare il Protocollo medesimo, ad ogni effetto, sino al 31 dicembre 2022.


Le Parti si incontreranno il 30 novembre 2022 per verificare congiuntamente la coerenza e l’efficacia delle disposizioni del Protocollo qui prorogato con il quadro legislativo vigente.

Bonus locazioni: attività di commercio al dettaglio


In materia di credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, forniti chiarimenti in relazione all’attività di commercio al dettaglio (Agenzia delle entrate – Risposta 31 ottobre 2022, n. 535).

Nel caso di specie, la società istante svolge come attività principale quella di confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia), come da codice ATECO 14.12 e, in via secondaria, l’attività di commercio al dettaglio avente ad oggetto i capi dalla stessa prodotti come da codice ATECO 47.71. I negozi e gli outlet in cui viene svolta quest’ultima attività sono condotti dalla società S.p.A. in ragione di contratti di locazione o di contratti di affitto d’azienda.
La società istante chiede di sapere se il credito di cui al comma 2-bis dell’articolo 4 del decreto legge n. 73 del 2021 spetti – al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla norma – anche alle imprese esercenti commercio al dettaglio con ricavi nel periodo d’imposta 2019 inferiori a 15 milioni di Euro.
Alla luce dei chiarimenti contenuti nella risposta n. 102/E del 2021 che, con riferimento all’applicazione dell’articolo 28, comma 3- bis, del decreto legge n. 34 del 2020, ha riconosciuto la possibilità di enucleare l’attività di commercio al dettaglio dal complesso dell’attività svolta dall’impresa, in linea con l’intento del legislatore di introdurre misure di sostegno nel settore del commercio al dettaglio particolarmente penalizzato dalle misure restrittive imposte per contenere l’epidemia da COVID-19, l’Agenzia ritiene che la società istante possa beneficiare del credito d’imposta di cui al comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n. 73 del 2021 allorché dall’attività di commercio al dettaglio (sempreché autonoma sotto il profilo contabile, amministrativo ed economico-gestionale rispetto all’attività principale) siano derivati – nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto stesso (ovvero nel periodo d’imposta 2019) – ricavi non superiori a 15 milioni di euro. Ciò, naturalmente, nel presupposto che ricorrano tutti gli altri requisiti normativamente richiesti.
L’Agenzia evidenzia che, in linea di principio, l’operazione di scorporo dei ricavi derivanti dall’attività di commercio al dettaglio non produce effetti ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legge n. 73 del 2021 con riferimento alle altre attività eventualmente esercitate dall’impresa.
Sono, infatti, comunque escluse dalla fruizione del credito d’imposta le altre attività i cui ricavi, per effetto dello scorporo dei ricavi derivanti dall’attività di commercio al dettaglio, dovessero essere non superiori ai 15 milioni di euro.
Resta fermo che la società istante non potrà usufruire del credito d’imposta di cui al comma 2 con riferimento ai canoni versati per i locali condotti in virtù di contratti di locazione/affitto d’azienda, allorché in tali locali non sia svolta l’attività di commercio al dettaglio.

Bonus energetici: il trasferimento nella fiscal unit non è cessione


I trasferimenti dei crediti concessi per l’acquisto di prodotti energetici, dalle controllate alla controllante, non configurano cessioni a terzi degli stessi crediti, bensì il trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit, che rileva ai soli fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante (Agenzia Entrate – risposta 31 ottobre 2022 n. 536).

Il caso di specie si riferisce ai seguenti crediti:
– credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022 (art. 15, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. dalla L. n. 25/2022);
– credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 4, D.L. n. 17/2022, conv. con modif. dalla L. n. 34/2022);
– credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (“imprese gasivore”), pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre del 2022 (art. 15.1, D.L. n. 4/2022);
– credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (“imprese gasivore”), pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre del 2022 (art. 5, D.L. n. 17/2022).


Si ricorda che i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.


In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
– il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
– in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
– il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.


Nel caso di specie, alcune delle società che aderiscono, in qualità di consolidate, al consolidato facente capo alla stabile organizzazione della Alfa S.A. hanno effettuato, nel corso dei primi due trimestri del 2022, acquisti di energia elettrica e gas naturale che danno loro diritto a beneficiare dei menzionati crediti d’imposta per le imprese energivore e gasivore.


L’intenzione delle società consolidate è quella di trasferire i crediti società istante nel quadro del regime di consolidato fiscale nazionale.


Tornano applicabili anche alla fattispecie in esame i precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, nei quali è stato precisato che, coerentemente alla disciplina del regime del consolidato fiscale contenuta nel TUIR (artt. 117 e seguenti) e nei decreti ministeriali di attuazione, in costanza di consolidato ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti alla società consolidante, per consentire la compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta da quest’ultima. Il trasferimento dei crediti deve avvenire per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.


Il trasferimento dei crediti d’imposta è quindi consentito ai fini della compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società titolare del credito per l’assolvimento di altri tributi di sua spettanza.


Nei documenti di prassi sopra citati, è stato evidenziato, in particolare, che detto trasferimento non configura un’ipotesi di “cessione a terzi” dei crediti d’imposta; si è in presenza, invece, di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, nell’ambito di un sistema di tassazione che consente la definizione di un reddito imponibile unico e di un’IRES di gruppo determinata anche attraverso l’utilizzo in compensazione, ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dei crediti e delle eccedenze d’imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono.

Bonus investimenti in beni strumentali: momento di effettuazione dell’investimento


In merito al momento di “effettuazione” dell’investimento, si chiarisce che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dal Tuir, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 ottobre 2022, n. 537)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco, la Società Istante chiede chiarimenti in merito alla corretta imputazione temporale – ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), e all’articolo 1, commi 1051- 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – dei costi relativi a due importanti investimenti cc.dd. “4.0”.
Dai dati contenuti nell’istanza di interpello, emerge che:
– la formalizzazione dell’impegno contrattuale e il pagamento dell’acconto minimo del 20 per cento (c.d. “prenotazione” dell’investimento) sono avvenuti nel 2020 per entrambi gli Investimenti (entro luglio per l’Investimento A ed entro aprile per l’Investimento B);
– l’accettazione del bene attraverso la sottoscrizione del PAC (“effettuazione” dell’investimento) è avvenuta entro il primo semestre del 2021 per entrambi gli Investimenti.
Per il Fisco, pertanto, agli Investimenti in questione risulta applicabile, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla legge, la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), tenuto conto che, ai sensi del comma 185, il credito d’imposta in questione è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti “a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 [rectius: 15 novembre 2020] il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Debiti contributivi INPGI al 30 giugno 2022: domande di rateazione all’INPS

Le istanze di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, relative ai giornalisti che dal 1° luglio 2022, per effetto del trasferimento della funzione previdenziale dall’INPGI all’INPS, sono iscritti al FPLD Inps, devono essere presentate all’Inps anche con riferimento ai debiti maturati nei confronti dell’Inpgi fino al 30 giugno 2022 ((INPS – Messaggio 31 ottobre 2022, n. 3922).

Con la Legge di Bilancio 2022 è stato disposto il trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’INPGI in relazione ai giornalisti dipendenti.
Pertanto, fino al mese di competenza di giugno 2022 gli obblighi contributivi restano riferiti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI.
Per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 la competenza alla gestione delle posizioni aziendali è posta in capo alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, presso la quale già esiste o deve essere attribuita una nuova posizione contributiva.
Con riguardo alla definizione/gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa presentate a decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPS precisa che si applica il regolamento approvato con le determinazioni presidenziali n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, anche con riferimento alle esposizioni debitorie maturate nei confronti dell’INPGI fino al 30 giugno 2022.
In particolare, come stabilito dal suddetto Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, le istanze di pagamento in forma dilazionata devono comprendere tutte le esposizioni debitorie maturate nelle Gestioni amministrate dall’Inps (ivi inclusa la Gestione Inpgi fino al 30 giugno 2022) e devono essere presentate in modalità telematica attraverso i servizi disponibili sul sito dell’Istituto www.inps.it, allegando il modello “SC18” laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato telematicamente la domanda di rateazione. A tal fine il modello “SC18” è stato appositamente integrato per consentire la compilazione del “Campo Posizione contributiva INPGI”.
Le istanze presentate con altre modalità o direttamente agli Uffici dell’INPGI saranno respinte e il contribuente sarà invitato a utilizzare il predetto servizio Inps che consente l’invio della domanda in modalità telematica.
Ove sia verificata la mancata soddisfazione della condizione della regolarizzazione in modalità rateale di tutta l’esposizione debitoria, la Struttura territoriale che ha ricevuto la domanda di rateazione provvede alla sua reiezione, motivando la stessa con la mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni.

Nuovo regolamento Ente Bilaterale Enfea

Dal 1°ottobre 2022 entra in vigore il nuovo Regolamento dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

Le prestazioni previste da ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza di entrambe le condizioni generali qui di seguito descritte:
– Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.
– Avranno diritto agli interventi i Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione. I versamenti mensili devono essere effettuati esclusivamente attraverso la procedura F24/UNIEMENS, utilizzando il codice ENFE nella sezione INPS. Il mancato versamento in F24 e l’omissione della comunicazione dei flussi UNIEMENS, sarà causa di inadempimento che non consentirà di richiedere le prestazioni.
Dal 1°ottobre 2022 non è possibile inviare le richieste di prestazioni tramite il Portale dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, entrando in vigore il nuovo Regolamento con prestazioni disponibili sul nuovo Portale da gennaio 2023.
Sono a carico del Fondo Sviluppo Bilateralità le prestazioni di seguito riportate.

– Formazione esterna per i lavoratori assunti con contratto di Apprendistato e conferma a tempo indeterminato Misura del sussidio:
a) È previsto un contributo annuo complessivo di € 200,00 (duecento) per ogni apprendista per spese di formazione esterna, con l’obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all’apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio.
b) A conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato è previsto un bonus per l’impresa di € 600,00 (seicento) una tantum.

– Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo defibrillatore
   – Contributo per l’acquisto di apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A. La misura del contributo è pari nel massimo a € 700,00 (settecento) (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;
   – Contributo di € 100,00 (cento) per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti all’utilizzo dell’apparecchiatura stessa.

– Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dal 1° gennaio 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2023, viene erogato un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Misura del contributo: € 1.000,00 (mille)

– Contributo spese Scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore
La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento) per figlio.

– Contributo spese Corso di Laurea universitario
La misura del contributo è pari a € 350,00 (trecentocinquanta) per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi (studente in corso).

– Contributo una tantum conseguimento Laurea 110/110
La misura del contributo è pari a € 1.000,00 (mille) per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).

– Contributo per utilizzo servizi all’infanzia:
   – Asilo nido;
in alternativa
   – Baby sitter, essendo, alla data di presentazione della domanda, datore di lavoro domestico e avendo in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l’assistenza al proprio figlio/i in alternativa all’asilo nido/scuola materna.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) per figlio.

– Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente
In occasione della nascita/adozione del figlio/a/i del/della dipendente viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito.
La misura del contributo è pari ad € 1.000,00 (mille).

– Contributo annuo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92)
Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92 come da relativa autorizzazione Inps. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento)/anno a prescindere dal numero delle autorizzazioni.

– Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo una tantum, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo familiare e conviventi, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, con rilevante incidenza sul bilancio familiare.
La misura del contributo è pari € 1.000,00 (mille) max per nucleo familiare.

– Contributo per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave
Contributo di partecipazione alle spese sostenute per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento)/anno.

– Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale
In presenza nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:
€ 500,00 (cinquecento) per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate
Ai fini della prestazione, la giornata da considerare è quella nella quale sia intervenuto un riconoscimento di almeno 4 ore di ammortizzatore sociale nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno. Per la medesima prestazione, nel caso di un rapporto di lavoro part time di almeno 4 ore, la giornata da considerare si intende quella nella quale il riconoscimento dell’ammortizzatore interviene almeno per il 50% del part time concordato, quindi almeno 2 ore.

– Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL
In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione INPS), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00 (quattrocento)/mese, per un massimo di 6 mesi. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento.

– Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, sostenute per coniuge e/o figli conviventi
A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, per spese per cure odontoiatriche non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, rivolte a coniuge e/o figli conviventi.
La misura del contributo è pari a € 100,00 (cento) max per ogni componente il nucleo familiare.

– Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore


La misura del contributo è pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo del lavoratore per trasporto pubblico (autobus e/o ferroviario) in corso di validità, con il limite massimo di € 150,00 (centocinquanta)/anno, a condizione che l’abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.

– Contributo sostegno vittime violenza di genere


Contributo di € 700,00 (settecento) alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.

– Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999
In favore delle aziende soggette agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 (e quindi solo quelle da 15 dipendenti in su) è riconosciuto un contributo per l’assunzione di un soggetto disabile nei seguenti casi:
– assunzione a tempo indeterminato;
– contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi che sia successivamente trasformato a tempo indeterminato: in questo caso il contributo verrà erogato dopo la trasformazione.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento) una tantum.

– Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità
Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento).


Indennizzo INAIL per ansia e depressione da mobbing

Il lavoratore ha diritto all’indennizzo INAIL per il disturbo posttraumatico da stress conseguente al mobbing del datore di lavoro, purchè provi il nesso di causalità tra l’attività lavorativa e la patologia insorta. Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 25 ottobre 2022, n. 31514.


La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva negato a quest’ultimo il diritto all’indennizzo nei confronti dell’INAIL per il disturbo posttraumatico da stress cronico con depressione e ansia miste, conseguente all’azione di mobbing messa in atto dalla datrice di lavoro.
I giudici del gravame, pur avendo riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la condotta di mobbing e la patologia, ritenevano che la patologia non rientrasse tra le malattie professionali indennizzabili.


Il Collegio, ribaltando la sentenza impugnata, ha ricordato che la malattia professionale è indennizzabile anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Ciò che rileva, difatti, è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa.
Ciò posto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile al caso di specie il consolidato principio per cui l’assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle tabellate (d.P.R. n.1124/65) e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, a condizione che si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro.