Malattia dei marittimi: comunicazione telematica

L’INPS annuncia che la certificazione medica di malattia per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi avverrà sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare (INPS, messaggio 15 settembre 2025, n. 2669).

L’INPS interviene in merito alla malattia dei marittimi e, in un’ottica di crescente semplificazione, supera le indicazioni fornite in precedenza con il messaggio n. 610/2020, relativamente all’obbligo di esibizione, da parte del lavoratore marittimo, del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.  

 

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto, la verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata, per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare.

 

Resta ferma, tuttavia, la facoltà di eventuali supplementi istruttori, ove necessario, mediante l’acquisizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.

 

Per i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (c.d. C.R.L.), permane invece l’obbligo di esibizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo, come anche per i lavoratori non marittimi che svolgono attività lavorativa a bordo della nave, ugualmente obbligati a esibire la documentazione equivalente. 

 

Il processo di standardizzazione dei flussi di lavorazione è stato realizzato in armonizzazione con la restante platea di assicurati per eventi di malattia, con il conseguente utilizzo dei dati trasmessi dal datore di lavoro mediante i flussi Uniemens, già ordinariamente in uso a tutti i fini INPS.

Fondo Altea: nuova Campagna familiari

Dal 1° ottobre 2025 estesa la possibilità di un contributo per il coniuge convivente e ogni figlio 

Il Fondo Altea, fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settori legno Industria e Pmi, lapidei Industria e cemento industria, ha previsto la possibilità di riaprire dal 1° ottobre al 30 novembre 2025 l’assistenza sanitaria integrativa ai familiari, a fronte di un versamento mensile pari a:

8,00 euro per il coniuge/convivente;

6,00 euro per ogni figlio.

Tale versamento può avvenire attraverso una trattenuta mensile in busta paga, previa registrazione sul sito.

Le coperture dei familiari inseriti hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La polizza familiari è annuale e pertanto l’azienda è legittimata e tenuta a trattenere dalle spettanze di fine rapporto per i mesi intercorrenti dalla fine del rapporto lavorativo fino al 31 Dicembre dell’anno.
 

Figli over 30: la perdita delle detrazioni non influenza lo status di familiare a carico

L’Agenzia delle entrate risponde ad un quesito posto da un sostituto d’imposta riguardo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 all’articolo 12 del TUIR in materia di detrazioni per carichi di famiglia (Agenzia delle entrate, risposta 15 settembre 2025, n. 243).

A partire dall’anno d’imposta 2025, la Legge di bilancio ha modificato le regole per le detrazioni per i figli a carico. In particolare, per effetto delle nuove disposizioni:

  • la detrazione massima di 950 euro per ciascun figlio si applica ora solo ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni;
  • i figli che compiono 30 anni nel corso dell’anno perdono il diritto a questa specifica detrazione, a meno che non abbiano una disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992. Per i figli con disabilità, la detrazione continua a spettare senza limiti di età.

Conseguentemente, il sostituto d’imposta (istante), avendo eliminato il beneficio dalle buste paga dei dipendenti con figli che hanno compiuto 30 anni, chiede all’Agenzia delle entrate se il compimento del 30° anno di età del figlio comporti la perdita automatica dello status di “familiare fiscalmente a carico”, indipendentemente dalla percezione o meno di un predeterminato reddito complessivo. Oppure se lo status in argomento potrà essere ritenuto ancora efficace, considerato che tale condizione consentirà ai genitori di poter beneficiare delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese, sostenute nell’interesse del figlio, in sede di dichiarazione dei redditi.

 

L’Agenzia delle entrate fonda la sua soluzione interpretativa su una distinzione: la separazione tra il diritto alla specifica detrazione per figli a carico, come modificata dalla Legge di bilancio 2025, e la qualifica generale di “familiare fiscalmente a carico”, che rimane legata unicamente a un requisito reddituale.

 

Il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR, introdotto dal D.L. n. 4/2022, stabilisce che “ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”.
In base a questo principio, l’Agenzia conclude che la previsione del comma 4-ter può essere estesa anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni (senza disabilità accertata) per i quali, a seguito delle nuove norme, non spetta più la detrazione di 950 euro.

La perdita della detrazione specifica non implica la perdita automatica dello status di familiare a carico. Tale status è conservato a una condizione: il rispetto del requisito reddituale previsto dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. Questo significa che il figlio deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).

Poiché i figli di età superiore a 30 anni (con reddito idoneo) sono “considerati al pari di quelli per cui spetta la detrazione, ne consegue che il genitore conserva il diritto a beneficiare di altre agevolazioni.

Specificamente, citando un principio già espresso nella circolare n. 4/E/2022, l’Agenzia ribadisce che “continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico“.

 

Pertanto, in applicazione di tali principi, il genitore che ha sostenuto spese per figli fiscalmente a carico può fruire delle corrispondenti detrazioni (ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del TUIR) in sede di dichiarazione dei redditi, “anche se non spettano più le detrazioni indicate nel medesimo articolo 12”.

 

Nella circolare n. 4/E/2025 è stato, infine, precisato che, atteso che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.

 

Pertanto, nel caso di specie, il sostituto ha l’obbligo di indicare nella Certificazione Unica i dati dei familiari fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all’articolo 12 del TUIR, per consentire la fruizione delle altre detrazioni per oneri e spese sostenute.

CCNL Istituzioni Socio Assistanziali Anaste: incontro dei sindacati  

CCNL Istituzioni Socio Assistanziali Anaste: incontro dei sindacati  

 

Primo tavolo di confronto su lavoro, diritti e salario

Lo scorso 11 settembre 2025 si è svolto l’attivo unitario promosso da CislI-Fp insieme a Fisascat-Cisl, Fp-Cigl, Uil-Fpl  e Uiltucs per discutere sul rinnovo del CCNL dei dipendente settore socio-sanitario-assistenziale-educativo Anaste.

Durante l’incontro i sindacati hanno evidenziato la necessità di maggiori tutele soprattutto a livello retributivo per gli 11.000 lavoratori del settore, in quanto le retribuzioni sono considerate inferiori rispetto a quelle previste da altri CCNL  che hanno previsto aumenti economici pari allo 10,4% ed a12,6% oltre a miglioramenti normativi.

Alla luce di quanto sopra, secondo i sindacati, la mobilitazione deve continuare anche a fronte del mancato accordo avvenuto nei giorni scorsi che ha portato ad un ampio consenso dei lavoratori.

CCNL Metalmeccanica Industria: riparte il confronto per il rinnovo contrattuale

Al centro del confronto inquadramento, formazione continua e salute e sicurezza

Con un comunicato stampa dell’11 settembre 2025, le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno reso nota la ripresa del confronto per il rinnovo contrattuale con le Associazioni datoriali Federmeccanica e Assistal. 

Infatti, proprio l’11 settembre scorso si è tenuto il primo incontro a livello di commissione, nel corso del quale si sono affrontati temi quali: formazione continua; inquadramento e salute e sicurezza, ponendo al centro delle richieste sindacali la piattaforma unitaria. Le OO.SS. hanno sottolineato come ci sia stata una volontà costruttiva da ambo le parti, con l’intento di migliorare ed ampliare le innovazioni contrattuali. 

Gli altri appuntamenti sono previsti per le giornate del 18 e del 25 settembre. 

Gli obblighi contributivi dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc

Illustrati la durata, gli importi e la modalità di esposizione dei dati relativi ai lavoratori nel flusso Uniemens (INPS, circolare 11 settembre 2025, n. 125).

L’INPS, con la circolare in commento, ha illustrato la disciplina dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc alla luce della Legge n. 240/20210. Il provvedimento in questione, infatti, aveva dapprima introdotto i contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (contratti di ricerca), mentre in seguito l’articolo 22-bis della medesima legge (inserito dal D.L. n. 45/2025) ha previsto un’ulteriore tipologia di contratti a tempo determinato, relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, denominati appunto incarichi post-doc.

In particolare, la circolare in argomento fornisce le indicazioni sugli obblighi contributivi connessi alle due tipologie contrattuali, specificando le istituzioni che possono stipulare i contratti di ricerca e gli incarichi post-doc e che disciplinano, con proprio regolamento:

– le modalità di selezione per il conferimento dei contratti e degli incarichi;
– i diritti e i doveri relativi alla posizione;
– il trattamento economico e previdenziale.

Contratti di ricerca

I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.  L’importo del singolo contratto è stabilito in sede di contrattazione collettiva e in misura:

– non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
– non superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

Tale tipologia non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica e per il dipendente da amministrazioni pubbliche comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e senza riconoscimento della contribuzione figurativa. Per tale periodo non è previsto l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.

Incarichi post-doc

Questi contratti hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

Il trattamento economico minimo è stabilito con Decreto del Ministro dell’università e della ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

L’incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, né con la titolarità di assegni di ricerca, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente da amministrazioni pubbliche.

Per tale periodo non è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e neanche l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.

Obblighi contributivi

I datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato. La circolare, inoltre, illustra le modalità di esposizione dei dati relativi ai ricercatori nella sezione “ListaPosPA” del flusso Uniemens.

MIMIT: strategia e sostegno all’industria nazionale di cybersicurezza

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha approvato, con Decreto direttoriale prot. ACN 0320700, il Piano per l’industria cyber nazionale, previsto dalla Misura #51 del Piano di implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022–2026 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 12 settembre 2025).

Il Piano, frutto della collaborazione di ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e DTD (Dipartimento per la Trasformazione Digitale), rappresenta un documento strategico per il rafforzamento dell’ecosistema industriale nazionale della cybersicurezza. Definisce azioni, strumenti e fonti di finanziamento per sostenere l’innovazione, la crescita delle imprese e lo sviluppo di competenze nel settore cyber.

Il Piano si articola in tre assi principali:

  • supporto all’innovazione e alla collaborazione tra ricerca e industria (misure di riferimento nell’ambito della Strategia cyber #46,#47,#48, #49,#53);
  • sviluppo delle start-up e PMI (misure di riferimento nell’ambito della Strategia cyber #49, #54) anche nell’ottica dell’internazionalizzazione delle imprese italiane che offrono prodotti e servizi di cybersecurity (misure di riferimento nell’ambito della Strategia cyber #50);
  • sviluppo di nuove competenze professionali (misure di riferimento nell’ambito della Strategia cyber #59).

In particolare, l’asse 2 “Sviluppo delle start-up e PMI” si suddivide in:

 

Cyber Innovation Network – Componente industriale, per supportare le attività di validazione (dirette a verificare la fattibilità tecnica della soluzione innovativa proposta da una startup, l’interesse del mercato verso la soluzione e la sostenibilità del modello di business) e di sviluppo (consolidamento tecnico del prodotto/servizio di riferimento, alla crescita commerciale e scale up di mercato del progetto imprenditoriale).

 

Fondo Nazionale Innovazione/Fondo di sostegno al venture capital, che è il principale programma di intervento nazionale di venture capital finalizzato a sostenere la crescita delle imprese italiane innovative.

 

– Fondi cyber Digital Europe e Horizon Europe, per promuove la partecipazione dell’industria, dell’accademia, della ricerca e di altri enti del nostro Paese ai progetti europei finanziati dai programmi  Digital Europe e Horizon Europe.

 

– Sostegno all’Internazionalizzazione delle imprese italiane, per la promozione del sistema economico nazionale e il rafforzamento dell’intera filiera cybersecurity grazie all’accesso ai mercati internazionali.

Prima casa: il termine biennale per la vendita non preclude il diritto al credito d’imposta

Il tema dell’agevolazione “prima casa” e nello specifico la modifica normativa del termine per rivendere l’abitazione agevolata pre-posseduta e il diritto al credito d’imposta, sono i temi trattati dall’Agenzia delle entrate in una nuova risposta a interpello (Agenzia delle entrate, risposta 10 settembre 2025, n. 238).

L’Istante espone la seguente situazione:

– nel 2003, ha acquistato, insieme al futuro coniuge, un immobile per il 50% ciascuno, fruendo dell’agevolazione “prima casa” e versando un’imposta di registro del 3%, pari complessivamente a euro 1000.
– Nel 2011, il coniuge è deceduto. La sua quota del cinquanta per cento della “prima casa” è stata ereditata per metà dall’Istante e per l’altra metà dal figlio minorenne e fiscalmente a carico dell’Istante.

– Nel 2024, l’Istante ha acquistato una nuova “prima casa” in un altro comune, corrispondendo l’IVA con aliquota del 4%, impegnandosi a vendere la precedente abitazione entro un anno, termine che è stato successivamente esteso dalla Legge di bilancio 2025 a due anni dal nuovo acquisto, quindi entro il 2026.

Considerando quanto premesso, l’Istante chiede di poter recuperare in sede di dichiarazione dei redditi (730/2025 redditi 2024) il credito d’imposta per riacquisto prima casa non utilizzato nell’acquisto della nuova prima casa perché soggetta ad IVA», per un ammontare di euro 1000.

 

L’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata del 2% ai fini dell’imposta di registro per l’acquisto di case di abitazione (non categorie A/1, A/8 e A/9), purché ricorrano le condizioni della Nota II-bis.

Il comma 4-bis della Nota II-bis (introdotto dalla Legge di stabilità 2016 e modificato dalla Legge di bilancio 2025) consente di fruire delle agevolazioni “prima casa” anche se l’acquirente possiede già un’altra abitazione acquistata con la medesima agevolazione, a condizione che quest’ultima venga alienata entro due anni dalla data del nuovo acquisto.

Il nuovo termine di due anni per l’alienazione è applicabile anche agli acquisti per i quali il precedente termine di un anno era ancora pendente al 31 dicembre 2024.

 

Il credito d’imposta, invece, è disciplinato dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998, che lo attribuisce ai contribuenti che acquisiscono un’altra “prima casa” entro un anno dall’alienazione del precedente immobile agevolato. L’ammontare del credito non può superare l’imposta di registro o l’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, né l’imposta di registro o l’IVA dovuta per il nuovo acquisto agevolato.

Anche se tale articolo 7 prevede l’acquisto successivo all’alienazione, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto l’applicabilità del credito d’imposta anche nella fattispecie inversa (nuovo acquisto che precede la vendita della precedente abitazione agevolata) a seguito dell’introduzione del comma 4-bis.

Il maggior termine di due anni per la rivendita (Legge di bilancio 2025) non pregiudica il diritto al credito d’imposta per il nuovo acquisto, a condizione che l’immobile preposseduto sia alienato entro tale termine.

La mancata alienazione dell’abitazione agevolata preposseduta entro i due anni comporta la decadenza dall’agevolazione “prima casa” fruita per il riacquisto e, di conseguenza, la perdita del diritto al credito d’imposta.

 

Il credito d’imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto e non dà luogo a rimborsi. È un credito personale e compete al contribuente che abbia alienato un immobile da lui stesso acquistato con agevolazione “prima casa”.

Un soggetto che abbia alienato un’abitazione pervenutagli per donazione o successione, anche se originariamente acquistata dal donante o de cuius con le agevolazioni, non può avvalersi del beneficio.
Qualora l’immobile alienato o quello acquisito siano in comunione, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione.

La data di acquisizione del credito, ai fini dell’imposta di registro, si individua nella data di stipula dell’atto relativo al nuovo acquisto agevolato.
Può essere utilizzato nella prima dichiarazione IRPEF successiva al nuovo acquisto o nella dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto.

 

Pertanto, nel caso di specie, l’Istante matura il diritto al credito d’imposta con l’acquisto agevolato del secondo immobile avvenuto nel 2024 e può utilizzarlo a condizione che l’immobile pre-posseduto sia alienato entro due anni dal nuovo acquisto agevolato (entro il 2026). La quota del figlio minorenne non rileva per il credito personale dell’Istante.

Commercialisti: al via la riforma dell’ordinamento della professione

Approvato un disegno di legge di delega al governo su proposta del Ministro della giustizia (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 11 settembre 2025, n. 141).

Nella seduta dell’11 settembre 2025, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, ha concluso l’esame e ha approvato il disegno di legge di delega al governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

Il provvedimento persegue l’obiettivo di riorganizzare le attività professionali e a valorizzare i profili multidisciplinari della categoria dei commercialisti ed esperti contabili, al fine di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato.

Il governo è delegato a riordinare le attività professionali, distinguendo quelle riservate per legge da quelle che connotano tipicamente la professione nell’ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e giuslavoristico.

Viene prevista la revisione della disciplina del tirocinio, con la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi, triennale per gli esperti contabili e magistrale per i commercialisti, al fine di ridurre i tempi per l’abilitazione e favorire un accesso più rapido al mondo del lavoro.

Vengono introdotte misure per definire una disciplina specifica per le società tra professionisti, regolamentandone l’iscrizione all’albo e il funzionamento, in linea con gli obiettivi di semplificazione e innovazione.

Infine, viene rafforzato l’obbligo di aggiornamento professionale per gli iscritti, con particolare attenzione alle nuove materie emergenti, come la crisi d’impresa.

Bonus psicologo 2025: istruzioni per la presentazione delle domande

Dall’anno 2025 i beneficiari del Bonus psicologo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio (INPS, circolare 11 settembre 2025, n. 124). 

Si tratta della novità introdotta a partire dall’anno in corso dall’articolo 6 del Decreto interministeriale del 10 luglio 2025 che definisce le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo per l’annualità 2025, individuando le quote spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige delle risorse per l’anno 2024 e 2025.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, rende nota la predetta novità e, nel contempo, fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande, dopo aver riepilogato i requisiti per accedere al Bonus e la misura dello stesso.

 

Il Bonus prevede un contributo fino a 50 euro per seduta, differenziato in base all’ISEE:

 

–        massimo 1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro;

–        massimo 1.000 euro per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;

–        massimo 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

 

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso di un ISEE valido e di valore non superiore a 50.000 euro.

 

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dal 15 settembre al 14 novembre 2025, esclusivamente per via telematica, tramite il servizio dedicato.

 

In particolare, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:

 

portale web dell’Istituto, direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;

 

Contact Center Multicanale. 

 

Il contributo verrà erogato direttamente a favore dei professionisti che abbiano effettuato le sedute, secondo le modalità da essi indicate. Non sono previsti rimborsi diretti ai beneficiari.

 

A seguito della novità introdotta dal citato articolo 6 del D.I., relativa all’effettuazione della prima seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda, i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta e comunque entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni.

 

Per i beneficiari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda scatta la decadenza automatica dal beneficio e, in tal caso, è previsto un unico scorrimento delle graduatorie.